Lo Statuto


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STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DISABILI ROMA 2000

(per la promozione e lo sviluppo dello sport dei disabili visivi)

TITOLO I

Denominazione e Sede

Articolo 1

  1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica  denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Disabili Roma 2000”, in breve “A.S.D. Disabili Roma 2000 o A.S.D.D. Roma 2000”, qui di seguito detta “Associazione”.
  2. L’Associazione si configura quale Associazione Sportiva Dilettantistica.
  3. L’Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.O.N.I. e del C.I.P. nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
  4. L’Associazione adotta la locuzione “Associazione Sportiva Dilettantistica” o l’acronimo A.S.D. nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. 

  5. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.


Articolo 2

  1. L’Associazione ha sede legale in Roma, in via Flavio Stilicone n. 274. 

  2. Con Delibera dell’assemblea dei soci potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.

TITOLO II

Scopo e Finalità

Articolo 3

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà  e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali. 

Articolo 4

L’associazione si propone di:

  1. Promuovere, praticare e sviluppare le attività sportive dilettantistiche dei disabili visivi;
  2. organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
  3. promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nell’ambito delle attività sportive;
  4. studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport; 
  5. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
  6. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
  7. indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento;
  8. indire corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
  9. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci. 

L’Associazione opera senza scopo di lucro e per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Articolo 5

I colori sociali sono il giallo e il rosso.

TITOLO III

I Soci

Articolo 6

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. 

Articolo 7

Gli appartenenti all’associazione si distinguono in tre categorie di soci:

  1. soci fondatori;
  2. soci ordinari;
  3. soci collettivi;

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato attivamente alla nascita dell’Associazione.

I soci ordinari sono coloro che si iscrivono all’Associazione come atleti, tecnici, dirigenti o simpatizzanti, per partecipare alle attività sociali,

I soci collettivi sono enti pubblici o privati, società, associazioni pubbliche o private. che sostengono l’Associazione e ne condividono le attività, gli scopi e le finalità.

Articolo 8

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale.

All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 

Articolo 9

La qualifica di socio dà diritto: 

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

  • all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • al pagamento della quota associativa. 

Articolo 10

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. 

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. 

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

Articolo 11

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 12

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione; 
  2. che si renda moroso del versamento della quota annuale  per un periodo superiore a tre mesi decorrente dall’inizio dell’esercizio sociale 
  3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione. 

Articolo 13

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 12, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. 

L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo. 

TITOLO V
Risorse economiche – Fondo Comune

Articolo 14

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: 

  1. quote e contributi degli associati; 
  2. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
  3. eredità, donazioni e legati; 
  4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche o private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; 
  5. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 
  7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 
  9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; 
  10. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazione anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione nè all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Articolo 15

L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

TITOLO VI

Organi dell’Associazione

Articolo 16 

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente; 
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto). 

Tutte le cariche sono gratuite.

Assemblea degli associati

Articolo 17

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno quindici giorni prima della riunione, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’riunione.

Articolo 18

L’assemblea ordinaria:

  1. approva il rendiconto economico e finanziario;
  2. procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  4. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un quinto degli associati. In questi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta. 

Articolo 19

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni o, nel caso di socio minorenne, chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. 

In seconda convocazione l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno. 

Articolo 20

Sono ammesse deleghe, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio, nella misura massima di 1 delega per associato avente diritto al voto.

Articolo 21

L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione. 

Articolo 22

L’Assemblea nomina tra i soci presenti:

  • il Presidente dell’Assemblea;
  • il Segretario dell’Assemblea;
  • all’occorrenza due scrutatori;

In ogni assemblea si dovrà redigere un verbale che sarà sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea stessa e dal Segretario, salvo che il Verbale venga redatto dal Notaio, nel quale caso sarà firmato solo dal Presidente e dal Notaio.

Consiglio Direttivo

Articolo 23

L’associazione è retta ed amministrata dal Consiglio Direttivo formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della riunione. 

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, là dove si verifichi un carattere di urgenza e la conseguente mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 

Nelle delibere, in caso di parità, decide il voto del Presidente. 

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri conferitigli dallo Statuto per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. progettare le attività sportive annuali;
  2. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  3. redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario; 
  4. predisporre i regolamenti interni;
  5. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  6. deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  8. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
  9. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

I Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive avente la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dall’incarico. 

Articolo 24

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. 

Il Presidente

Articolo 25

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni il Consiglio Direttivo per eleggere il nuovo Presidente. 

Articolo 26

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza o di impedimento.

Articolo 27

Il Consigliere-Segretario dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni, ordina il funzionamento dell’associazione, cura la tenuta dei libri associativi, provvede alla organizzazione dell’attività dell’Associazione

Articolo 28

Il Consigliere-Tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo e particolarmente tiene la cassa associativa e ne è responsabile di fronte al Consiglio. Ad esso spetta il potere di firma, relativamente agli ordini di riscossione e di pagamento.

Collegio dei Revisori

(qualora eletto)

Articolo 29

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 4 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. 

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. 

Pubblicità e Trasparenza degli atti sociali

Articolo 30

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi  all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. 

Durata dell’Associazione

Articolo 31

La durata dell’Associazione è illimitata.

TITOLO VII

Scioglimento

Articolo 32

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. 

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662. 

Disposizioni Finali

Articolo 33

Per quanto non e’ espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti